L'Ultima difesa pontificia di Ancona . Gli avvenimenti 7 -29 settembre 1860

Investimento e Presa di Ancona

Investimento e Presa di Ancona
20 settembre - 3 ottbre 1860

L'Ultima difesa pontificia di Ancona 1860

L'Ultima difesa pontificia di Ancona 1860
Società Editrice Nuova Cultura. contatti: ordini@nuovacultura.it

Traduzione

Il presente blog è scritto in Italiano, lingua base. Chi desiderasse tradurre in un altra lingua, può avvalersi della opportunità della funzione di "Traduzione", che è riporta nella pagina in fondo al presente blog.

This blog is written in Italian, a language base. Those who wish to translate into another language, may use the opportunity of the function of "Translation", which is reported in the pages.

Onore ai Caduti

Onore ai Caduti
Sebastopoli. Vallata di Baraclava. Dopo la cerimonia a ricordo dei soldati sardi caduti nella Guerra di Crimea 1854-1855. Vedi spot in data 22 gennaio 2013

Il combattimento di Loreto detto di Castelfidardo 18 settembre 1860

Il combattimento di Loreto detto di Castelfidardo 18 settembre 1860
Per acquisto del volume:clicca sulla foto e segui il percorso: pubblicaconnoi-collanescientifiche/storiainlaboratorio/vai alla scheda/scheda pag.2

La sintesi del 1860

Cerca nel blog

Il combattimento di Loreto, detto di Castelfidardo 18 settembre 1860

Il Volume di Massimo Coltrinari, Il Combattimento di Loreto detto di Castelfidardo, 18 settembre 1860, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2009, pagine 332, euro 21, ISBN 978-88-6134-379-5, è disponibile in
II Edizione - Accademia di Oplologia e Militaria
- in tutte le librerie d'Italia
- on line, all'indirizzo ordini@nuova cultura.it,
- catalogo, in www.nuovacultura.it
- Roma Universita La Sapienza, "Chioschi Gialli"
- in Ancona, presso Fogola Corso Mazzini e press o Copyemme

martedì 4 novembre 2008

Assedio di Ancona 1860. Proclamazione dello Stato d'Assedio

Riportiamo il testo della Proclamazione dello Stato d’Assedio nella Città e Provincia di Ancona il 7 Settembre 1860, che può essere considerato il primo atto dell’Assedio di Ancona nella Campagna del 1860.

Proclamazione dello stato d’Assedio nella Città di Ancona
Spoleto, Quartier generale, 7 settembre 1860

Il Generale in Capo dell’Armata Pontificia, Gran Croce dell’Ordine Piano, Legion d’Onore, Commendatore dell’Ordine di Leopoldo del Belgio
In Presenza dei poteri che ci sono stati conferiti dalla lettera ministeriale del 22 maggio 1860 n. 38 all’epoca della invasione del pacifico territorio dello Stato della Chiesa, per sempre più garantire la sicurezza delle persone e proprietà, abbiamo stabilito ed ordiniamo quanto appresso:

1. Le notificazioni del generale De-Kalbermatten in data 5 giugno e 11 luglio 1859 sono annullate e vengono rimpiazzate dalle seguenti disposizioni.
2. La Città e la provincia di Ancona sono messi in stato d’assedio
3. Le attribuzioni Governative e della Polizia vengono trasferite all’autorità militare
4. Il Consiglio di Guerra stabilito in forza alla notificazione del 5 giugno 1859 sopracitata cesserà di funzionare colla data della presente e verrà rimpiazzato da un Consiglio di Guerra speciale straordinario, i componenti del quale, presi dagli ufficiali di tutti i corpi della Guarnigione, saranno nominati dal Colonnello de Gay Comandante la suddivisione militare, al quale effetto gli deleghiamo tutti i nostri poteri. Il Sig. Capitano Esseiva Uditore adempierà le funzioni della sua carica presso del detto Consiglio e sarà rivestito di tutti i diritti e prerogative attribuite in simile caso agli Uditori Divisionari.
5. Il Consiglio di Guerra speciale straordinario giudicherà dei delitti di lesa maestà, violenza politica, detenzione e spaccio d’armi e munizioni da guerra, d’arruolamento e d’ingaggio, dei quali tratta il libro II, titolo III, V,VI dell’Editto del 20 settembre 1832 dei delitti e delle pene, della compra degli effetti militari contemplati nell’Editto del 1 Aprile 1812 sulla giustizia criminale disciplinale militare.
6. Oltre alle pene inflitte dalle disposizioni legislative sopraccitate si stabilisce che verranno puniti con la pena di morte e con una multa di scudi 1000, 30000 da fissarsi dal Tribunale secondo la gravità del caso ( la detta multa sarà raddoppiata per i contumaci.)
§ 1. Quelli che prendono le armi contro il Sovrano ed inalberano lo stemma rivoluzionario.
§ 2. Quelli che sono i promotori e gli istigatori di sedizioni ed insurrezioni contro il Sovrano e del Governo mediante
arruolamenti d’uomini, ammasso e spaccio d’armi e munizioni da guerra, amministrazione delle dette armi e
munizioni di qualunque altro mezzo di sommossa, divulgazione di stampe o scritti eccitanti alla ribellione,
quantunque questa non abbia avuto effetto.
§ 3. Quelli che forniscono, inviano,o ritengono scientemente denaro destinato ad aiutare o fomentare la ribellione
seduzione della truppa, o qualunque altro atto fine ostile al governo. Il detto denaro verrà confiscato di pieno diritto
a favore del tesoro pubblico dovunque ed in qualunque mano esso si trovi e benché il detentore alleghi l’ignoranza
del fine e cui esso era destinato.
§ 4. Quelli che eccitano o più militari pontifici alla diserzione benché questa non abbia avuto effetto, quelli che l’avranno
favorita o tentato di favorirla
§ 5. Quelli che di fatto resistono e si oppongono d’una maniera grave all’Autorità, ed alla forza pubblica, e quelli che
Si rendono rei di colpi, ferite, vie di fatto, conato d’assassinio contro dei militari anche fuori di servizio.
§ 6. Tutti colo che d’accordo con uno o più individui tentano di turbare l’ordine pubblico, o tengono mediante lettere
o altro corrispondenze nello Stato o all’Estero a cangiare la natura del Governo.
§ 7. La rottura o il conato di rottura dei fili, pali ed apparecchi del telegrafo elettrico.
7. Sarà punito con i lavori forzati a tempo da estendersi ai lavori forzati a vita a seconda le circostanze e con una multa di 100 a 1000 scudi secondo la gravità del caso (la quale sarà raddoppiata per i contumaci)
§1. La diffusione di novelle allarmanti falsee la eccitazione alla rivolta mediante discorsi e scritti come anche le grida e
clamori sediziosi.
§2. Il ricetto scientemente accordato ad un individuo colpevole o prevenuto di un delitto contemplato nel §.VI; inoltre
quelli che avranno ricettato un disertore, ed avranno facilitato la diserzione mediante false indicazioni date scienta-
mente alla forza pubblica messa nelle di lui tracce, saranno compresi nel presente articolo.
§ 3. La fabbrica, l’occultamento, lo spaccio e la distribuzione di emblemi e segni sediziosi, bandiere, fettuccie coccarde.
§ 4. La compra d’effetti militari appartenenti al Governo.
§ 5. Ogni specie di collette e questue fatte per un fine ostile al Governo e l’invio all’Estero di denari ed altri oggetti
ai nemici del Governo.
§ 6. Gli attruppamenti di giorno e di notte tendenti a turbare la tranquillità pubblica.
§ 7. Il fatto d’appartenere a società segrete, ad assistere a conciliaboli aperti ed anche in luoghi riservati e chiusi
§ 8. L’alloggio somministrato ad individui sospetti, o notoriamente nemici del Governo senza averne dato parte
all’Autorità
§ 9. La lacerazione o la lordura degli Editti pubblici, la distruzione e la lordura delle Armi del Sovrano poste in un
Luogo pubblico fatto per odio o disprezzo.
§10. Le offese gravi fatte pubblicamente senza provocazione a militari ed alla loro uniforme.
8. Tutte le volte che il Tribunale ammetterà in favore dei colpevoli il beneficio delle circostanze attenuanti potrà disgiungere
la pena peculiare dalla corporale stabilita negli articoli 6 e 7 della presente notificazione. A riguardo della sola pena della
multa, che in questo caso sarà sempre il massimo delle somme determinate nei detti articoli
9. Dal momento che un individuo verrà tradotto avanti il Consiglio di guerra tutti i suoi beni immobili e mobili, in qualunque
Parte dello Stato si trovino, saranno ipso facto sottoposti ad una ipoteca generale a favore del Governo e posti provvisoriamente sotto sequestro a garanzia delle multe indicate dei paragrafi 6 e 7 della presente notificazione. Il Fisco potrà all’occorrenza prendere tutte le misure che crederà necessarie per impedire la parziale o tale lesione dei suoi diritti.
Saranno assoggettati al pieno effetto di questo articolo anche quelli che si sono sottratti all’arresto comandato contro di
Loro dall’Autorità militare e sottoporli al Consiglio di Guerra.
10. Le cause saranno rimesse al Tribunale sia dal Comandante militare che dall’Uditore. L’istruzione del processo verrà fatta
Dal personale militare assistito dal suo attuarlo di una maniera sommaria. Le sentenze del Consiglio di Guerra saranno
inappellabili ed il tutto ricade sotto l’Editto sopraccitato del 7 aprile 1842

Spoleto 7mbre 1860 Il Generale Comandante in Capo De La Moriciére


Per ogni informazione o approfondimento scrivere a Massimo Coltrinari (coltrinari@tiscali.it)

Nessun commento: